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Privacy e Condominio, sì alla telecamera secondo le norme del Garate.

  Privacy e Condominio, sì alla telecamera secondo le norme del Garate.

Ponendo l'attenzione sulle delle diverse pronunce della Suprema Corte la materia in oggetto è sempre stata controversa.
In nome del diritto alla privacy, alcune hanno stabilito un assoluto divieto di installazione di apparecchiature in ordine alla lesione e compressione dell’altrui diritto alla riservatezza; altre hanno previsto un divieto limitato al singolo condomino, qualora non vi sia una proporzione tra la garanzia di sicurezza e la violazione della privacy; Recente è l’ammissibilità della videosorveglianza quando sia consentita con delibera assembleare adottata a maggioranza (Cass. n. 5591/2007; Cass. n. 71/2013), estendendola anche al singolo condomino che abbia installato telecamere sulle aree comuni per ragioni di sicurezza, purché non incorra nel reato di cui all’art. 615 bis c.p. (interferenze illecite nella vita privata), anche laddove le riprese siano effettuate contro la volontà dei condomini (Cass. n. 44156/2008).  
Oltre al Garante della Privacy, ha interceduto la riforma del condominio (legge 220 dell’11 dicembre 2012, con entrata in vigore il 18 giugno 2013) che ha inserito nella relativa disciplina contenuta nel codice civile l’art. 1122 ter,ovvero, “le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al comma 2 dell’art. 1136”, la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Sottostando comunque alle modalità e l’acquisizione delle riprese degli spazi condominiali dovranno rispettare, sempre e comunque, le indicazioni dettate dal Codice della privacy e dal Garante. Nel caso di specie sarà obbligatorio segnalare la presenza dell’impianto di videosorveglianza con appositi cartelli; conservare le registrazioni per un periodo limitato di tempo, riprendere solo le aree comuni, evitando i luoghi , proteggere i dati raccolti con apposite misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate. Tali disposizioni valgono anche per i videocitofoni e qualsiasi altra apparecchiatura che rilevi immagini o suoni, anche attraverso registrazione. In caso di mancato rispetto delle succitate prescrizioni, sia il singolo che il condominio nel suo complesso potranno incorrere nell’applicazione delle sanzioni civili e penali connesse alla lesione della sfera privata degli interessati (art. 161 e ss. Codice privacy), oltre ovviamente all’eventuale risarcimento danni ai singoli soggetti danneggiati.   

Oltre al Garante della Privacy, ha interceduto la riforma del condominio (legge 220 dell’11 dicembre 2012, con entrata in vigore il 18 giugno 2013) che ha inserito nella relativa disciplina contenuta nel codice civile l’art. 1122 ter,ovvero, “le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al comma 2 dell’art. 1136”, la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Sottostando comunque alle modalità e l’acquisizione delle riprese degli spazi condominiali dovranno rispettare, sempre e comunque, le indicazioni dettate dal Codice della privacy e dal Garante. Nel caso di specie sarà obbligatorio segnalare la presenza dell’impianto di videosorveglianza con appositi cartelli; conservare le registrazioni per un periodo limitato di tempo, riprendere solo le aree comuni, evitando i luoghi , proteggere i dati raccolti con apposite misure di sicurezza che ne consentano l’accesso alle sole persone autorizzate. Tali disposizioni valgono anche per i videocitofoni e qualsiasi altra apparecchiatura che rilevi immagini o suoni, anche attraverso registrazione. In caso di mancato rispetto delle succitate prescrizioni, sia il singolo che il condominio nel suo complesso potranno incorrere nell’applicazione delle sanzioni civili e penali connesse alla lesione della sfera privata degli interessati (art. 161 e ss. Codice privacy), oltre ovviamente all’eventuale risarcimento danni ai singoli soggetti danneggiati.